Art. 21.

      1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «7-bis. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere inserito in più di tre elenchi regionali e in più di un collegio uninominale, comunque ricompreso in una delle predette circoscrizioni.
      7-ter. È nulla la candidatura di una lista che non presenta propri candidati in tutti i collegi della stessa circoscrizione».